possesso non è suscettibile di trasferimento disgiuntamente
dal diritto costituisce l'esercizio
App. Napoli 16.05.1998, in Giur. merito, 1999, pag. 34
Oggetto
di un contratto di compravendita può essere solo il trasferimento della
proprietà della cosa o di altro diritto reale.
Il
possesso, in quanto "attività" corrispondente all'esercizio di
un diritto reale qualificata dall'animus possidendi non è suscettibile
di trasferimento disgiunto del diritto di cui esso costituisce l'esercizio.
La
nozione di conveniente uso del fondo, in relazione al quale l'art. 1051, c.c.
consente la costituzione e l'ampliamento della servitù di passaggio, non è
riferibile ad esigenze di maggiore comodità, bensì a situazioni di oggettiva
necessità.